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Tra privilegio ed ipoteca quale causa di prelazione prevale?





Una società di capitali ha diversi debiti con l'Agenzia e altrettanti debiti con le Banche che hanno ipotecato l'immobile della società, la quale riesce a pagare i debiti delle Banche tralasciando di pagare i debiti erariali. È corretto?
Grazie

RISPOSTA

In che senso “corretto”?
Nel senso che vorresti sapere se prevale la banca creditrice ipotecaria oppure lo Stato creditore privilegiato in ragione sia di privilegi generali che di privilegi speciali su beni mobili ed immobili?
Facciamo allora un passo indietro e leggiamo innanzitutto l'articolo 2740 del codice civile: “Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge
”. Il successivo articolo 2741 del codice civile ci parla delle cause di prelazione dei creditori: “I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.
Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche
”.
Il privilegio dell'Agenzia delle entrate è accordato direttamente dalla legge, ai sensi dell'articolo 2745 del codice civile.
Il successivo articolo 2746 del codice civile ci spiega che “il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili”.

Tra privilegio ed ipoteca, quale causa di prelazione prevale?
Ce lo dice l'articolo 2748 del codice civile:
Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.
I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente
”.

IN SINTESI:

1)tra creditore ipotecario e creditore con privilegio generale, prevale l'ipoteca avente ad oggetto l'immobile.
2)tra creditore ipotecario e creditore con privilegio speciale sull'immobile, prevale il privilegio. speciale sull'immobile rispetto all'ipoteca.
3)Il pegno prevale sul privilegio speciale avente ad oggetto il bene mobile.
4)Il pegno prevale sul privilegio generale avente ad oggetto tutti i mobili del debitore.

Tutto chiaro fin qui?

Orbene l'articolo 2752 del codice civile prevede il privilegio generale sui mobili del debitore, in favore dello Stato, per crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali:

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi.
Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto. Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni
”.

Ma lo Stato gode anche di un privilegio speciale sugli immobili ai quali il tributo indiretto si riferisce (ad esempio l'imposta di registro o l'IVA) che sarebbe prevalente nei confronti dell'ipoteca, ai sensi dell'articolo 2772 del codice civile: “hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, nonché' quelli derivanti dall'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce.
I crediti dello Stato, derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato.
Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.
Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili
”.

La risposta al tuo quesito pertanto è la seguente: dipende dal tributo per cui l'agenzia delle entrate ha proceduto con l'iscrizione a ruolo, quindi risulta creditrice nei confronti della società!

Se il debito con l'agenzia delle entrate nasce dall'imposta di registro che sarebbe dovuta per l'acquisto dell'immobile che risulta anche ipotecato, prevale il privilegio speciale dell'Erario avente ad oggetto questo immobile, rispetto all'ipoteca relativa sempre allo stesso immobile.

Se il debito con l'agenzia delle entrate ha invece origine da un accertamento fiscale sui redditi non dichiarati nell'esercizio di un'attività commerciale (ad esempio), prevale il creditore ipotecario (banca) rispetto al privilegio generale dell'Erario che riguarda soltanto i beni mobili del debitore e non gli immobili. Ricordo che il privilegio generale è sempre mobiliare e riguarda la totalità dei beni mobili del debitore, mentre il privilegio speciale ha ad oggetto determinati beni mobili o immobili.
Ritengo più probabile la seconda fattispecie, ossia la priorità della banca ipotecaria rispetto al privilegio generale ma non speciale dell'Erario. In questo caso confermo la correttezza, ma forse sarebbe più pertinente parlare di opportunità della scelta fatta da questa società.
A disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 2772, 2752, 2748, 2745, 2746, 2740, 2741 del codice civile

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