Vendita automobile dopo la morte del genitore, accettazione eredità autenticata presso Sportello Telematico dell'Automobilista
Dopo la morte di un genitore, i figli e la madre devono vendere la sua automobile, di poco valore cioè 2000 euro.
RISPOSTA
L'automobile è ancora intestata al de cuius.
Secondo il Decreto Legislativo 346/1990, articolo 12, lettera l), i veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) non entrano a far parte dell'eredità.
Se tutti gli eredi sono d'accordo, l'automobile del de cuius può essere venduta anche prima che la pratica relativa alla successione ereditaria sia stata perfezionata dagli eredi; tuttavia, per vendere un'auto intestata a un defunto, l’erede deve prima intestarsi la proprietà del veicolo, attraverso il relativo passaggio di proprietà. Solo a quel punto l’auto ereditata può essere venduta.
I figli e la madre, eredi del genitore deceduto, devono innanzitutto recarsi presso un'agenzia di pratiche automobilistiche per avvalersi dello Sportello Telematico dell'Automobilista, al fine di autenticare la firma sull'atto di accettazione dell'eredità, relativamente al veicolo.
L’autentica della firma sull’atto di accettazione dell’eredità può essere fatta da un notaio, all’ufficio anagrafe del Comune di residenza, presso lo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) del PRA oppure presso la Motorizzazione Civile.
Vi consiglio di rivolgervi allo Sportello Telematico dell'Automobilista, presso un'agenzia pratiche auto, operante sul vostro territorio.
Dopo aver accettato l'eredità, l'automobile sarà intestata in quote eguali ai figli ed al coniuge superstite.
Con successivo atto di cessione della propria quota, sempre presso l'agenzia di pratiche auto, il figlio che intende partire all'estero, cederà la sua quota a suo fratello anziché a sua madre.
Si potrebbe decidere di cedere tutte le quote ereditate dal padre (quote dell'automobile ovviamente), ad un solo figlio oppure soltanto alla madre, in modo che il successivo atto di vendita possa essere posto in essere soltanto tra l'unico venditore (coniuge del de cuius) e l'acquirente.
È ovvio che in caso di vendita del veicolo, gli eredi si metterebbero comunque d'accordo tra di loro per la suddivisione del ricavato in parti uguali.
Uno dei figli parte per un periodo all'estero.
Vuole lasciare una delega/autorizzazione a vendere l'auto agli altri così che possano procedere anche in sua assenza. Una procura notarile sarebbe troppo costosa.
RISPOSTA
Se non avete ancora individuato l'acquirente, la procura speciale a vendere il veicolo dovrebbe essere autenticata esclusivamente dal notaio.
Ad ogni modo, gli eredi devono comunque rivolgersi all'agenzia pratiche auto per l'accettazione dell'eredità del veicolo, accettazione autenticata avvalendosi dello Sportello Telematico dell'Automobilista.
Prima di partire per il viaggio all'estero, anche questo figlio deve accettare l'eredità del veicolo, con firma autenticata dallo Sportello Telematico dell'Automobilista.
Cosa può scrivere che sia efficace e che consenta agli altri di perfezionare la vendita senza che lui sia presente?
grazie
RISPOSTA
Purtroppo non è sufficiente una delega con la forma della scrittura privata.
Nel momento in cui fosse stato già individuato l'acquirente e pattuito il prezzo di vendita, l'autentica di firma sulla dichiarazione di vendita, necessaria per i passaggi di proprietà dei veicoli, potrebbe essere richiesta anche presso un comune diverso da quello di residenza.
Per far autenticare la propria firma, il proprietario maggiorenne del veicolo deve presentarsi personalmente in Comune con il certificato di proprietà del veicolo compilato nelle parti relative a "acquirente" e "venditore", indicando il prezzo di vendita. Il venditore proprietario del veicolo deve firmare la dichiarazione di vendita davanti al dipendente comunale incaricato. L'incaricato dal sindaco può infatti autenticare la firma per il passaggio di proprietà di beni mobili registrati (Decreto legge 04/07/2006, n. 223, art. 7), come automezzi (compresi camion e rimorchi) e motocicli superiori a 50 cc di cilindrata.
L'autentica di firma può essere anche eventualmente eseguita da:
-sportelli telematici dell'automobilista (STA)
-un notaio.
Art. 7 Decreto legge 04/07/2006, n. 223. Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati 1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego. La pratica deve essere poi presentata al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per registrare il passaggio di proprietà e per l'aggiornamento della carta di circolazione, entro 60 giorni dalla data dell'autentica di firma.
Una delega a vendere la propria quota, senza indicazione dell'acquirente e del prezzo di vendita, dovrebbe essere necessariamente autenticata dal notaio.
La soluzione che vi consiglio è la seguente:
1) accettare l'eredità del veicolo presso un'agenzia pratiche auto, con firma degli eredi autenticata dal titolare dello Sportello Telematico dell'Automobilista.
2) Un attimo dopo, sempre presso lo Sportello Telematico dell'Automobilista, gli eredi cederanno ad un prezzo simbolico le loro quote, ad un unico erede (ad esempio la moglie del de cuius).
Sarà quindi questo unico erede a firmare il successivo atto di vendita, nel momento in cui ci sarà l'acquirente e l'accordo sulle condizioni economiche per la cessione del veicolo.
Così facendo non si renderà necessaria nessuna delega a vendere il veicolo!
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
- DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 346 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.

