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- Scritto da Giuseppe BRUNO, avvocato
Pignoramento stipendio, NASPI e pensione: cosa succede con due creditori e debiti della stessa natura?
Buongiorno, sono un dipendente in prossimità della pensione (tra 8 mesi) (in effetti andrò in Naspi la quale mi accompagnerà alla pensione) ma ho debiti della stessa natura con due creditori.
- attualmente un creditore mi ha pignorato il quinto dello stipendio ma non riuscirò mai a saldare il debito data la sua entità
- c'è un altro creditore con un titolo esecutivo in mano (cambiale) che penso voglia pignorare la mia futura pensione e forse anche la Naspi
La mia domanda è la seguente:
quando io darò le dimissioni e di conseguenza il pignoramento del quinto da parte del primo creditore cadrà prendendosi anche il 20% del TFR, è possibile che il secondo creditore possa pignorare la Naspi e la mia pensione prima che il primo creditore faccia lo stesso?
RISPOSTA
Sì, è possibile, in quanto la legge non prevede una continuità tra il pignoramento dello stipendio ed il pignoramento della pensione.
Si tratta di due differenti pignoramenti presso terzi; il primo terzo è il tuo attuale datore di lavoro. Il prossimo terzo sarà l'INPS, ossia l'Ente previdenziale che provvederà alla liquidazione del trattamento pensionistico.
Chi avrà la precedenza tra questi due creditori?
RISPOSTA
Prius in tempore potior in iure.
Chi prima arriva …
Chi arriva per primo trattandosi di un debito della stessa natura?
RISPOSTA
Confermo, trattandosi di debito della stessa natura.
-il primo creditore perché ha già fatto un decreto ingiuntivo e deve ripetere solo il precetto ed il pignoramento?
RISPOSTA
Sarà più celere il primo creditore, in quanto la cambiale non è stata ancora protestata, quindi perderà tempo con il protesto!
-il secondo creditore, se anticipa le mosse del primo, avendo anche un titolo esecutivo in suo possesso evitando il decreto ingiuntivo ed essendo più veloce?
RISPOSTA
D'accordo, ma non ha ancora fatto il protesto della cambiale, ai sensi degli articoli 68 e 69 del Regio Decreto del 5 dicembre 1933, n. 1669.
Non vedo come possa bruciare sui tempi il primo creditore!
Inoltre, se dovesse essere pignorata la Naspi c/o l’INPS, il pignoramento proseguirebbe automaticamente e successivamente anche sulla pensione sempre c/o l’INPS oppure il creditore deve ripetere anche in questo caso il precetto ed il pignoramento?
Grazie
RISPOSTA
Devono essere presentati due differenti pignoramenti presso terzi, anzi presso lo stesso terzo.
Il primo pignoramento avrà ad oggetto la NASPI, quando tu non sarai ancora in pensione.
Il secondo pignoramento avrà ad oggetto il quinto della pensione per la parte non pignorabile, ossia il minimo vitale di 1000 euro.
Sono differenti i limiti ed i presupposti del pignoramento della NASPI e della pensione, motivo per cui si deve procedere con due pignoramenti differenti che non hanno continuità tra di loro. Il precetto potrebbe anche essere uno soltanto, se i due pignoramenti fossero posti in essere entro i 90 giorni successivi alla notifica del precetto, ai sensi dell'articolo 481 del codice di procedura civile che prevede quanto segue: l’atto di precetto diviene inefficace se l’esecuzione non è iniziata nel temine di novanta giorni dalla notifica e, pertanto, l’ufficiale giudiziario non può procedere ad esecuzione in forza di un precetto divenuto inefficace.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.