Congedo biennale insegnanti: calcolo indennità e diritto alla retribuzione in assenza di cedolino precedente
Sono un insegnante, ho richiesto il primo giorno di chiamata a scuola di usufruire del congedo biennale perché assisto un disabile grave legge 104 presentando l'apposita documentazione dopo la presa di servizio, vorrei sapere se mi viene calcolata e pagata l'indennità anche se non esiste nessun cedolino paga del mese precedente o dell'ultima retribuzione percepita, non avendo mai lavorato fino ad oggi, essendo questa per me la prima convocazione del MIUR.
Grazie.
RISPOSTA
Sì, ti spetta l'indennità, perché l'articolo 4 comma 5 ter dell'articolo 4 del D.Lgs. 119/2011, utilizza il lessema “corrispondente all'ultima retribuzione”, non “corrispondente all'ultima retribuzione percepita”. Per “ultima retribuzione” si intende la retribuzione attuale prevista dalla contrattazione, a prescindere da quanto indicato nel cedolino paga.
Il comma 5-ter, inserito dall'articolo 4 D.Lgs. 119/2011, dispone che durante il periodo di congedo biennale assistenza disabili, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione entro un determinato tetto, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Il periodo di congedo, infine, non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto (comma 5-quinquies).
L'indennità deve essere calcolata facendo riferimento all'ultima retribuzione percepita dal lavoratore in congedo, avuto riguardo alle sole voci «fisse e continuative». Il comma 5-quinquies dello stesso articolo 42, prevede espressamente che il periodo di cui al comma 5 «non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto».
Tra l'altro, ti sarà comunque trasmesso un cedolino paga relativo al mese di settembre, in relazione ai giorni che avrai comunque lavorato, poiché immagino che siano trascorsi alcuni giorni di lavoro effettivo, dal momento della presentazione dell'istanza di congedo straordinario al momento della sua concessione con provvedimento del dirigente scolastico.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

