Studente universitario lavoratore autocertificazione presenza alla lezione





Buongiorno, Sono un dipendente pubblico e da questo anno sono iscritto presso una facoltà universitaria statale ad un corso che richiede l'obbligo di frequenza. Di regola la frequenza alle lezioni viene presa per tutti gli studenti presenti dal professore attraverso un foglio firma che poi alla fine della lezione viene consegnato dallo stesso professore presso la segreteria didattica della facoltà. Mi sono state riconosciute le 150 ore di permesso studio senza nessun problema, ma la mia amministrazione richiede la certificazione dell'università per attestare la frequenza alle lezioni e quindi per concedermi le ore di permesso studio, ho iniziato chiedendo ai professori di firmarmi una sorta di foglio presenza personale ma alcuni di loro mi hanno detto che non ve ne era il bisogno perchè la presenza veniva attestata a prescindere essendo appunto obbligatoria, allora sono andato presso la segreteria a chiedere informazioni e la risposta è stata che loro non avrebbero prodotto alcuna attestazione perchè per la legge che riguarda la decertificazione tra le amministrazioni pubbliche questo è vietato ma possibile solo tra privati pagando la marca da bollo.

RISPOSTA

Attenzione, l'Università è in possesso di un documento (foglio firme) che può essere oggetto di un'istanza di accesso agli atti, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, da parte dell'interessato.
Potresti quindi presentare istanza di accesso agli atti, avente ad oggetto le tue presenze a lezione, come emergenti dalle copie dei fogli firme.
Siccome gli altri studenti che hanno firmato il foglio firme avrebbero diritto alla tutela della loro privacy, anziché consegnarti quel foglio firme con la cancellazione di tutte le firme tranne la tua, per esigenze di semplificazione, l'Università rilascia un attestato di presenza.
Permessi per studenti lavoratori: moduli di attestazione presenza a lezioni o esami
Ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, si possono "autocertificare":
A) Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
• la data e il luogo di nascita
• la residenza
• la cittadinanza
• il godimento dei diritti politici
• lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)
• lo stato di famiglia
• l'esistenza in vita
• la nascita del figlio
• il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
• la posizione agli effetti degli obblighi militari
• l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
• titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti;titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica
• situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato.
• stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga
• qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
• iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
• tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ecc.
• di non aver riportato condanne penali
• tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile
Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.
B) Con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili (non ricompresi alla lettera "A" precedentemente descritta) possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La presenza alla lezione universitaria non potrebbe essere oggetto di autocertificazione; occorre l'attestato relativo alla frequenza. La circostanza per cui la frequenza sia obbligatoria, non significa che lo studente sia automaticamente presente a tutte le lezioni!



Vorrei chiedervi se ho diritto a presentare un'autocertificazione per la presenza a lezione essendoci la frequenza obbligatoria e il foglio firma che viene messo agli atti dall'università e se la mia amministrazione deve accettarlo oppure può rifiutarsi e continuare a chiedere una attestazione ufficiale che spesso potrei non riuscire a produrre.

RISPOSTA

Non è materia autocertificabile, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
Serve l'attestato di presenza.



Di fatto la legge sulla decertificazione impone che se un atto è documentabile (come la presenza a lezione che viene registrata) la mia amministrazione potrà in autonomia richiederlo all'università per effettuare i controlli del caso.

RISPOSTA

Non è così.
Quello che può essere autocertificato, viene indicato dagli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. La presenza ad una lezione universitaria, sebbene obbligatoria, non può essere autocertificata dallo studente universitario, nei confronti del suo datore di lavoro.



Per completezza di informazioni credo che la richiesta di certificazione da parte della mia amministrazione è legata ad una consuetudine che esiste in quanto la maggior parte dei corsi a cui sono iscritti i miei colleghi è senza frequenza obbligatoria, senza foglio firma e quindi senza possibilità di ricavare la presenza a posteriori.
Grazie e buona giornata

RISPOSTA

Mi dispiace, ma è necessario l'attestato di frequenza alla lezione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: