Diritto compenso sostitutivo ferie non godute dell'infermiere
Buonasera,
Sono un infermiere e vorrei presentare dimissioni, siccome vorrei avere l'opportunità di nuovo lavoro, la mia pazienza mi dice che devo per forza smaltire tutte le ferie prima di licenziarmi.
RISPOSTA
Sicuramente devi rispettare il periodo di preavviso di dimissioni, perché altrimenti il datore di lavoro tratterrà dalla tua ultima busta paga, l'indennità di mancato preavviso.
Tra i giorni di preavviso NON vengono conteggiati eventuali giorni di assenza del lavoratore per malattia, infortunio, ferie e maternità. In questi casi, il conteggio dei giorni riparte dal “rientro del lavoratore in azienda”.
La mia idea era di fare il periodo di preavviso lavorato come chiede il contratto, e le ferie residue, che non posso smaltire perché i tempi sono corti, di farmele pagare, l'azienda dice che così le perderei, voi cosa mi consigliate di fare.
Grazie
RISPOSTA
No.
Non puoi chiedere il pagamento delle ferie, in caso di dimissioni volontarie.
Possiamo citare a tal proposito, la sentenza del Consiglio di Stato Sezione II n. 2349-2022 Pubblico impiego - Diritto compenso sostitutivo ferie non godute (in allegato).
Il Consiglio di Stato, in merito al diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, ha ritenuto che “il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, discenda direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l'art. 36 Cost., quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile, (Cons. Stato Sez. IV, 13 marzo 2018, n. 1580, Sez. III, 17 maggio 2018, n. 2956, con riguardo ai casi di cessazione dal servizio non dipendente da causa di servizio; Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2016, n. 1138 relativamente alla mancata fruizione del congedo per l’aspettativa per infermità). Pertanto, i giudici affermano che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non si applica nei casi in cui il loro mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore, dovendosi invece ritenere operante il divieto tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne (Cons. Stato. Sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 6047).
Se vuoi rispettare il periodo di preavviso, dovrai perdere le ferie maturate.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.