Responsabilità appaltatore ristrutturazione tetto
La mia abitazione è stata oggetto di ristrutturazione completa.
La casa si trova in piena campagna e negli anni è stata dimora di ghiri presenti nel tetto che hanno recato danni considerevoli.
Dopo aver finito i lavori di ristrutturazione compreso il rifacimento totale del tetto con rivestimento in lamiera coibentata, mi ritrovo ad avere di nuovo lo stesso problema, due mesi dalla fine dei lavori, in quanto nel tetto vi è ancora la presenza di questi animali che evidentemente hanno trovato spazio per potervi entrare.
Non riuscendo in nessun modo a risolvere questa situazione.
Vi chiedo se vi sia la possibilità di chiedere i danni all'impresa che ha effettuato i lavori in quanto non credo sia ammissibile la consegna di una abitazione praticamente nuova dove esiste un problema del genere senza potervi mettere soluzione, evidentemente la copertura non è fatta a regola d'arte.
Non credo che in nessun caso di consegna di una abitazione nuova o totalmente ristrutturata si possa affermare che sono situazioni che possono capitare, non è ammissibile ,la casa non deve poter avere spazi per l'intrusione di animali.
Rimango in attesa di un Vostro gentile riscontro se possibile.
Cordialmente.
RISPOSTA
I referenti normativi della presente consulenza sono i seguenti: articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile.
Art. 1667 del codice civile - Difformità e vizi dell'opera.
L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.
Art. 1668 del codice civile - Contenuto della garanzia per difetti dell'opera.
Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
E' evidente che sussistono difformità e vizi dell'opera.
Occorre attivare la garanzia di cui agli articoli 1667 e 1668 del codice civile.
Il committente (che saresti tu) deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta (con raccomandata a/r oppure con pec).
La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera.
Se non “ci siamo” con i termini di decadenza di cui sopra, dobbiamo attivare la garanzia decennale di cui all'articolo 1669 del codice civile.
Art. 1669 del codice civile - Rovina e difetti di cose immobili.
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
In sintesi, denunzia per iscritto del grave difetto, entro 10 anni dal completamento dei lavori e successivo atto di citazione al tribunale civile, entro un anno dalla raccomandata a/r di denunzia del grave difetto notificata all'appaltatore.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1667, 1668, 1669 del codice civile