Nuovo regolamento concorsi pubblici precedenti penali a carico candidato da indicare al momento della candidatura





Spett.le Staff, sono stato condannato nell'anno 2001 con decreto penale di condanna non opposto per il reato di "Guida in stato di ebbrezza" - con soglia penalmente rilevante e pena detentiva sostituita ex lege - alla pena pecuniaria di euro 516,00 di ammenda.
Essendo laureato in giurisprudenza ed avendo intenzione di partecipare ad alcuni concorsi pubblici vi sottopongo il seguente quesito.
Capita spesso che alcuni bandi specie quelli relativi a talune amministrazioni centrali (es. Presidenza del Consiglio dei Ministri oppure Ministero dell'Interno) richiedano/autorizzino , in via di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sia dichiarare il possesso del requisito generico "della assenza di condanne penali " o, in caso negativo, di "indicare gli eventuali precedenti iscrivibili sul casellario" che di quello specifico della " condotta incensurabile" ai sensi dell'art.30 comma 6 d.lgs. n 165/2001.
Ora considerato che il requisito della "condotta incensurabile" non mi risulta normato da alcuna una disposizione legislativa e/o amministrativa (se non facendosi esclusivo e generico riferimento "ai requisiti per l'accesso alla magistratura ordinaria" in forza del combinato disposto degli artt. 35 co. 6 D.Lgs. 165/2001 e art. 26 l. n. 53/1989) mi domando: è possibile autocertificare nella domanda di partecipazione la sussistenza del requisito della "condotta incensurabile" nonostante la contestuale indicazione della presenza di "condanne penali pregresse " (come sembrerebbe consentito dal bando) - costituendo evidentemente in questo caso le 2 dichiarazioni dichiarazioni apparentemente contrastanti unicamente elemento per la valutazione discrezionale dell'Amministrazione al riguardo ai fini dell'eventuale esclusione - ovvero è da ritenere che le due dichiarazioni siano cmq incompatibili esponendo, pertanto, il candidato a responsabilità penale per dichiarazione mendace?
Resto in attesa per quanto sopra.
Cordiali saluti

RISPOSTA

Mi sembra doveroso indicare una riforma normativa recentissima in materia di concorsi pubblici: dal 14 luglio 2023 è diventata operativa la riforma dei concorsi pubblici, ossia il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.150 del 29-06-2023 che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (allegato).
L'articolo 1 comma 7 del DPR n. 82/2023, prevede quanto segue: “Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale”.
Tanto premesso, nella domanda di partecipazione al concorso dovrai indicare il decreto penale di condanna non opposto e pertanto potrai tranquillamente flaggare la casella del requisito della condotta incensurabile, senza temere una condanna per falsa autocertificazione.
In assoluta buona fede infatti, avrai fornito all'amministrazione tutti i presupposti fattuali per valutare se sei in possesso oppure no, del requisito della condotta incensurabile.
Non avrai nascosto nulla all'amministrazione e pertanto, non potendo sussistere malafede da parte tua, non ti potranno contestare nulla da un punto di vista penale ma, nella peggiore delle ipotesi, sarai escluso dal concorso per carenza del requisito della condotta incensurabile.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: