Il condomino che ha votato favorevolmente alla delibera non può impugnarla con ricorso al tribunale civile
Buon giorno, abito in un condominio del 1974, di 12 piani abitabili, con 46 alloggi.
E' stato approvato all'unanimità il rifacimento completo dell'impianto citofonico, in sostituzione dell'attuale rifatto nel 2006 e perfettamente funzionante, stiamo facendo l'adeguamento antincendio per la DIRI, il tecnico ci ha prescritto il rifacimento della parte elettrica comune, perfettamente funzionante, nel corso dei lavori si e smontato in quadro generale degli interruttori automatici privati, senza il consenso dei singoli condomini, nel contempo l'elettricista per sua comodità ha staccato il gruppo di alimentazione dei citofoni, lasciandolo penzoloni, permettendo il funzionamento regolare dell'impianto citofonico, al rimontaggio trova difficoltà a riposizionarlo, perciò ci ha chiesto euro 5.000,00 il rifacimento completo dell'impianto, in oltre altri euro 3.000,00 per la sostituzione delle plafoniere dei corridoi dei box cantine e lampioni del giardino, il tutto perfettamente funzionante.
RISPOSTA
Se mi scrivi che la delibera è stata approvata all'unanimità, significa che nessun condomino potrebbe impugnarla con ricorso al tribunale civile, entro i trenta giorni successivi, come da articolo 1137 del codice civile:
Art. 1137 del codice civile - Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea.
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.
Possono impugnare le delibere assembleari, soltanto i condomini assenti, dissenzienti o astenuti. Chi ha espresso voto favorevole, non può impugnare la delibera.
Mi sembra di capire che tu abbia espresso voto favorevole, pertanto non puoi ricorrere al tribunale civile.
Nella tranquillità del focolare mi e sorto il dubbio che cera qualcosa di irregolare, con l'articolo 1121. io vorrei astenermi nel pagare, come diversi altri condomini, che pero anno paura di cadere nella brace. nell'attesa porgo distinti saluti.
RISPOSTA
Leggiamo con attenzione l'articolo 1121 del codice civile:
Art. 1121 del codice civile - Innovazioni gravose o voluttuarie.
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera
In questo caso, si tratta di opere la cui utilizzazione separata non è possibile (non si può lasciare la vecchia citofoniera soltanto per alcuni condomini … ).
In assemblea quindi, avresti dovuto votare contro la proposta, mettendo a verbale che la spesa sarebbe rimasta a carico soltanto della maggioranza che l'avesse deliberata, trattandosi di spesa molto gravosa ai sensi dell'articolo 1121 del codice civile.
Purtroppo adesso non è più possibile fare nulla!
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1121, 1137 del codice civile