Procedimento di acquisizione sanante terreno decreto notifica rito irreperibili
Problematica di acquisizione sanante ex art, 42 bis del TU espropri ( Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico )
Terreno occupato negli anni 80 su cui il Comune ha realizzato una cisterna.
RISPOSTA
Sussistono tutti i presupposti in fatto ed in diritto per avviare il procedimento di acquisizione sanante ex articolo 42 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327:
“attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione”.
Il terreno e' intestato a persone decedute, non risultano in conservatoria e catasto successioni.
RISPOSTA
Vediamo se ho compreso bene:
1)non è mai stato nominato un curatore dell'eredità giacente.
Ai sensi del primo comma dell'articolo 528 del codice civile: “Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità“.
2)non è mai stata trascritta l'accettazione tacita dell'eredità.
La prassi più diffusa è quella di eseguire la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità nei 20 anni dalla morte del defunto.
3)ovviamente non è mai stata presentata la dichiarazione di successione all'agenzia delle entrate, né tanto meno questa dichiarazione è stata registrata e volturata nei pubblici registri immobiliari
Si chiede:
- l'Ente puo' perfezionare la procedura e trascrivere il decreto ex 42 bis previo avviso/notifica agli irreperibili ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, e successivo deposito delle somme alla Cassa depositi e prestiti (condizione sospensiva)?
RISPOSTA
Sì, certo; in questo momento, il comune non ha conoscenza giuridica dell'identità degli eredi degli intestatari del bene immobile. La notifica non potrebbe avvenire diversamente; procedete con il rito degli irreperibili.
- gli eventuali eredi per ottenere lo svincolo delle somme depositate debbono produrre successione?
Cordiali saluti
RISPOSTA
I soggetti chiamati all'eredità debbono produrre accettazione dell'eredità, espressa oppure tacita, ma in quest'ultimo caso, l'accettazione tacita deve essere trascritta nei pubblici registri immobiliari.
La prassi più diffusa è quella di accettare, per fatti concludenti, l'eredità entro dieci anni dalla morte (art. 480 I comma del codice civile) e di eseguire la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità nei 20 anni dalla morte del defunto.
Confermo quello che hai scritto: gli eventuali soggetti chiamati all'eredità, per ottenere lo svincolo delle somme depositate, debbono dimostrare di essere diventati eredi a tutti gli effetti.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.