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Prescrizione bollette telefoniche due anni





Qualche giorno fa, sono stato contattato da un funzionario di un'agenzia recupero crediti il quale mi invitava a concludere la procedura stragiudiziale relativa ad alcune fatture di telefonia relative all'anno 2015.

RISPOSTA

L'agenzia di recupero crediti dovrebbe innanzitutto esibirti il contratto di cessione del credito, ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, credito che era maturato in favore della compagnia telefonica che ti forniva l'utenza.
Sulla base di quale titolo giuridico, il funzionario ti ha fatto questa richiesta?
Dov'è il contratto di cessione del credito che viene soltanto indicato nella lettera in allegato?
C'è la lettera di accompagnamento, ma non c'è il contratto di cessione del credito telefonico.



Chiedo se sono costretto a pagare tali fatture o se sono cadute in prescrizione.

RISPOSTA

Fino all'anno 2020, il termine per la prescrizione delle bollette telefoniche era di 5 anni; con la Legge di Bilancio 2020, è stato ridotto a 2 anni, equiparandolo quindi al termine previsto per la prescrizione di forniture di gas, acqua ed energia elettrica già modificato nel 2018. 
Mi riferisco all'articolo 1 comma 294 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
All'articolo 1  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
  « 1-bis.1. Nei contratti di cui  al  comma  1-bis (contratti per utenze telefoniche),  il  diritto  al corrispettivo si prescrive in due  anni.  In  caso  di  emissione  di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli  riferiti a periodi maggiori di due anni,  qualora  l'Autorità  garante  della concorrenza  e  del  mercato  abbia  aperto   un   procedimento   per l'accertamento di violazioni  del  codice  del  consumo,  di  cui  al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità
di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato  un  reclamo  riguardante  il conguaglio, nelle forme previste dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finché  non sia stata verificata la legittimità della  condotta  dell'operatore.
L'operatore deve comunicare all'utente l'avvio  del  procedimento  di cui al secondo periodo e informarlo dei conseguenti  diritti.  E'  in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della  verifica  di  cui  al secondo  periodo,  ottenere,  entro  un  termine  in  ogni  caso  non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati  a  titolo di indebito conguaglio »;
  b) al comma 1-quinquies, le  parole:  «  del  comma  1-bis  »  sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 1-bis e 1-bis.1 »;
  c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «  1,  1-bis  »  e' inserita la seguente: « , 1-bis.1 ».
Le tue bollette sono antecedenti all'anno 2020, pertanto la prescrizione è di 5 anni, ai sensi dell'articolo 2948 del codice civile I comma numero 4.
Art. 2948 del codice civile. Prescrizione di cinque anni
Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.



Da Tim non ricordo di aver mai ricevuto solleciti.

RISPOSTA

In assenza di solleciti, la prescrizione di cinque anni non è mai stata interrotta.
Le bollette sono prescritte, nonostante la prescrizione di 5 anni.



Allego alla presente la documentazione che ho richiesto alla Società recupero crediti. Cordialmente.

RISPOSTA

Al momento della notifica della cessione del credito (24 gennaio 2023), tutte le bollette sono prescritte.
Ti invito a comunicare (raccomandata a/r oppure pec) alla società di recupero crediti che le bollette risultano prescritte alla data della notifica della cessione del credito (24/01/2023).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

consulenzalegalegratis.it pubblica centinaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

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