Obbligo figli integrare spese necessarie assistenza madre





Buongiorno, mia madre è affetta da alzheimer da 8 anni e vive nella casa a fianco alla mia, assistita da badanti e da me. Siamo due figlie, io e mia sorella, che integriamo le spese necessarie mettendo 1200 euro circa al mese a testa.

RISPOSTA

I figli sono tenuti al mantenimento del genitore impossibilitato al proprio sostentamento economico; si tratta del così detto "obbligo alimentare" di cui agli articoli 433 e seguenti del codice civile.
Leggiamo l'articolo 438 del codice civile, in materia di “misura degli alimenti”:
“Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale”.
ATTENZIONE: “… in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli”.



Il problema è che io guadagno 2000 euro al mese netti e mia sorella credo sui 20.000/25000 lordi al mese.

RISPOSTA

Parliamo di un reddito netto pari a 10.000 euro al mese, pertanto il quintuplo del tuo reddito mensile netto.



Io sono anche amministratore di sostegno. Ora io ho esaurito tutti i risparmi di una vita, mia sorella è disponibile a mettere lei quanto necessario scrivendo però che recupererà tutto un domani, quando non ci sarà più mia madre e venderemo la casa in cui abita, di cui al momento siamo proprietarie tutte e tre con un terzo ognuna. E' corretto?
Grazie

RISPOSTA

Facciamo un esempio concreto.
Per l'assistenza della mamma occorrono 3.000 euro al mese.
La mamma ha una pensione di 600 euro, pertanto occorre un'integrazione di 1400 euro.
Questa integrazione deve essere determinata non soltanto “in proporzione del bisogno di chi li domanda”, ma anche alla luce “delle condizioni economiche di chi deve somministrarli”.
Se tua sorella ha un reddito per cinque volte superiore al tuo, la tua quota dovrebbe essere 1/5 della quota di compartecipazione alle spese di tua sorella, ai sensi dell'articolo 438 del codice civile.
Se non sarai in grado di contribuire all'integrazione, nella misura di cui sopra (la tua quota dovrebbe essere 1/5 della quota di compartecipazione alle spese di tua sorella), tua sorella maturerà un credito nei tuoi confronti.
In un modo o nell'altro onorerai questo debito, tuttavia l'articolo 458 del codice civile vieta i patti successori: “è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”.
Non puoi rinunciare a parte dei tuoi diritti successori, prima della morte della mamma. Un accordo di questo tipo sarebbe nullo, a causa del divieto di patti successori previsto dall'articolo 458 del codice civile.
Adesso che ho inquadrato correttamente la tua fattispecie da un punto di vista giuridico, resto a tua disposizione per tutti i chiarimenti/approfondimenti del caso.
Cordiali saluti.

Fonti: