Vendere la nuda proprietà dell'immobile ad una persona di fiducia con riserva di usufrutto





Buongiorno,
Ho una situazione debitoria piuttosto importante a causa di una societa' andata male (Debiti con Banche, Finanziarie, erario).
Mia madre possiede un immobile (prima casa) dove vive con mio padre.
Come posso salvaguardare l'immobile nel momento in cui mia madre dovesse venire a mancare?
Grazie

RISPOSTA

Tua madre dovrebbe vendere la nuda proprietà dell'immobile, ad una persona di fiducia, come ad esempio tua sorella o tuo fratello, riservando per se stessa l'usufrutto vitalizio.
Alla morte della mamma, se rinuncerai alla sua eredità, i tuoi creditori potranno impugnare la tua rinuncia, ai sensi dell'articolo 524 del codice civile, per soddisfare il loro credito sull'immobile di tua madre: i creditori del rinunciante possono impugnare la dichiarazione di rinunzia, per potersi rivalere sui beni ereditari facendo una richiesta al Tribunale competente. Quest'ultimo, poi, può autorizzarli ad accettare l'eredità in nome e per conto del debitore, sempre entro 5 anni dalla dichiarazione di rinuncia.
Di seguito il testo della predetta norma di legge:
“Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia”.

Se accetterai l'eredità, i creditori si tufferanno sui beni ereditari di cui sarai entrato in possesso.

Se tua madre ti diserederà con testamento, siccome il figlio ha diritto alla quota di legittima, essendo soggetto legittimario ai sensi dell'articolo 536 del codice civile, i tuoi creditori potranno impugnare il testamento lesivo della tua quota di legittima, ai sensi degli articoli 554 e 557 del codice civile.
… sempre per soddisfare il credito sui beni dell'asse ereditario materno.

Art. 554 del codice civile. Riduzione delle disposizioni testamentarie.
Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.

Art. 557 del codice civile - Soggetti che possono chiedere la riduzione.
La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: