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Disdetta anticipata del contratto di locazione del locatore





Buongiorno,
Attualmente sono proprietario di un immobile situato a Milano e locato con contratto 4+4, canone libero. Il contratto è iniziato a settembre 2021.
Recentemente mi sono separato e vorrei quindi andare ad abitare nella casa di cui sopra, di mia proprietà (attualmente abito in casa di proprietà dei miei genitori)
La mia domanda: possono dare disdetta anticipata del contratto di cui sopra, rispettando i 6 mesi di preavviso, adducendo la motivazione della separazione?
Grazie

RISPOSTA

Assolutamente no!
Soltanto il conduttore, per gravi motivi, può recedere dal contratto di locazione, con preavviso di sei mesi.
La disdetta anticipata dal contratto di locazione, da parte del proprietario, si riferisce soltanto alla scadenza naturale del contratto, nel 2025.
Ti dovrai ricordare, entro marzo 2025, di inviare la disdetta anticipata, al fine di impedire il rinnovo per altri 4 anni del contratto di locazione.
Vorrei che leggessi con attenzione l'articolo 3 comma 1 e comma 6 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431:

Art. 3 della legge n. 431/1998. (Disdetta del contratto da parte del locatore).
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore puo' avvalersi della facolta' di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, societa' o ente pubblico o comunque con finalita' pubbliche, sociali, mutualistiche, cooper- ative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attivita' dirette a perseguire le predette finalita' ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilita';
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilita' di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilita' e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale e' prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprieta' di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore e' riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalita' di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo' recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.

Soltanto il conduttore può RECEDERE IN QUALSIASI MOMENTO, RICORRENDO GRAVI MOTIVI, ai sensi dell'articolo 3 comma 6 della legge n. 431/1998. Il proprietario invece può dare disdetta entro sei mesi dalla prima scadenza, per adibire l'immobile ad uso proprio, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera a).

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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