Recesso periodo di prova contratto metalmeccanico
Buongiorno, sono stato assunto da un azienda il 14/02/2022 e il periodo di prova è di tre mesi (come da contratto di assunzione).
RISPOSTA
Il periodo di prova pertanto, terminerà a metà maggio.
Il contratto metalmeccanico 2022 prevede un periodo di prova che ha una durata differente a seconda dell’inquadramento dei lavoratori stessi ed è di un mese per lavoratori del Livello 1, un mese e mezzo per lavoratori dei Livelli 2,3 e 3 Super, tre mesi per lavoratori dei Livelli 4,5 e 5 Super; sei mesi per lavoratori dei Livelli 6, 7 e 8 Quadri.
Premetto che lavoro nella meccanica e il contratto di lavoro è regolato da CCNL della metalmeccanica.
RISPOSTA
Ecco cosa prevede il CCNL metalmeccanica, a proposito del periodo di prova:
Art. 2 - Periodo di Prova
“Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti, e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né della relativa indennità sostitutiva.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Contratto, salvo che non sia diversamente disposto dal contratto stesso.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato integrando tale trattamento, in caso di lavorazione a cottimo, con il guadagno spettante per il lavoro eseguito”.
Chiedo cortesemente se mi licenzio in tronco il 29/04 come ultimo giorno di lavoro (così concludo il mese) e dal 01/05 sono nel nuovo lavoro incorro in sanzioni da parte dell'azienda e/o trattenute stipendio di Aprile?
RISPOSTA
No, perché il CCNL prevede che nel corso del periodo di prova, “le dimissioni/il licenziamento” possono aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti, e non fanno ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né della relativa indennità sostitutiva.
Sanzioni oppure indennità sostitutive sono escluse dalla stessa contrattazione collettiva
Dato che sono in prova e dentro tale periodo, non sarei tenuto all'indennità di preavviso oppure sbaglio?
RISPOSTA
Confermo.
Semmai mi confermi che il tuo CCNL è quello metalmeccanico? Ci sono tante tipologie di CCNL metalmeccanici.
Se il CCNL è quello di cui alla presente consulenza, non devi temere alcuna sanzione ovvero alcuna richiesta di indennità sostitutiva.
Se mi potete dare indicazioni previste per legge ai fini di una tutela privata. Grazie. Distinti Saluti.
RISPOSTA
L'articolo 2096 del codice civile III comma prevede quanto segue: “Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine”.
Il CCNL metalmeccanico non prevede un tempo minimo necessario, applicabile alla facoltà di recesso durante il periodo di prova; per questo motivo, il datore di lavoro non avrà titolo per chiederti l'indennità sostitutiva di preavviso ovvero per comminare sanzioni pecuniarie.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 2096 del codice civile