Dimissioni e prosecuzione apprendistato presso altra azienda





Un apprendista -Farmacista laureata- al termine di 35 mesi (36 per CN) si è dimessa e ha trovato un altro lavoro presso un’altra Farmacia questa vorrebbe assumerla con la prosecuzione di un altro mese come apprendista per poi poter usufruire di un altro anno dell'agevolazione come ex apprendista.
E' Corretto?
Grazie

 

RISPOSTA

 

Immagino che si tratti di un contratto di apprendistato professionalizzante ex art. 44 del decreto legislativo n. 81 del 2015. Immagino che la farmacista sia una under 30 (non ha compiuto i 30 anni di età).
Oppure è un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca ex art. 45 del predetto decreto legislativo (finalizzato al conseguimento di titoli di studio)?

Immagino che l'apprendista abbia esercitato il recesso dal contratto, al termine del periodo di prova, giusto?
A questo punto dovremmo chiederci se è possibile stipulare due contratti di apprendistato consecutivi sia nella stessa azienda che in aziende diverse?
La risposta è sì, ma a due condizioni: l’apprendista può essere assunto con due contratti di apprendistato consecutivi in due aziende differenti, sia relativi a mansioni diverse che per la medesima mansione; in quest’ultimo caso, l’apprendista dovrà terminare il periodo formativo inizialmente definito nella nuova azienda e non può intercorrere un periodo superiore ad un anno tra la fine del vecchio e l’inizio del nuovo contratto di apprendistato.

Di quale agevolazione parliamo?
Dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro usufruiscono, in via generale, di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell’apprendistato, pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari od inferiore a 9 l’aliquota complessiva a loro carico è ridotta per i primi due anni rispettivamente all’1,5% ed al 3%, restando fermo il livello del 10% per i periodi contributivi maturati dopo il secondo anno. In caso di “consolidamento” del rapporto di lavoro al termine del periodo formativo dell’apprendistato, l’agevolazione contributiva del 10% viene riconosciuta per i 12 mesi successivi, come riconfermato dall’art. 47, comma 7, del D.L.vo n. 81/2015.

Tanto premesso, è doveroso fare una precisazione: la nuova azienda vorrebbe assumerla con la prosecuzione di un altro mese come apprendista, per poi poter usufruire di un altro anno dell'agevolazione come ex apprendista.
D'accordo, va benissimo, ma ci deve essere il consolidamento dell'apprendista, per beneficiare dell'agevolazione contributiva del 10% relativa ai 12 mesi successivi.
Nel rispetto di tutte queste prescrizioni, quello che scrivi nella richiesta di consulenza, è corretto.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: