Prescrizione quinquennale credito dell'appaltatore





A fine aprile del 2019 ho affidato una parte dei lavori di ristrutturazione del mio appartamento (realizzazione di pareti divisorie e controsoffittatura in cartongesso) ad un artigiano bulgaro mediante accordi verbali (nessun preventivo e nessun contratto scritti). Subito dopo l'inizio dei lavori, però, questa persona, pur essendo in regola con i titoli autorizzativi per l'esercizio della professione, si è manifestata come priva di mezzi idonei, di serietà, di competenze e soprattutto assente. A fronte dei 15 giorni preventivati, una parte dei lavori, benché iniziati subito, non si sono a tutt'oggi mai conclusi. nessuna delle opere iniziate è stata infatti portata a termine. Inoltre, durante le poche giornate di lavoro effettivamente eseguite in questo lungo frangente, sono stati causati vari danni ancora oggi visibili (documentabili con prove fotografiche e testimoniali). Per non parlare poi dei danni economici legati al grave ritardo con cui ho potuto lasciare l'appartamento in affitto dove ho vissuto nel frattempo. Per la disperazione ho quindi chiuso i lavori alla fine di novembre 2020 (quasi due anni dopo!) nonostante i danni e i lavori lasciati parzialmente incompiuti. Durante i lavori ho versato due acconti per un totale di 7000€ ed a fronte di un accordo verbale, avendogli contestato i problemi sopra esposti, ho saldato parzialmente l'ultima fattura con un importo di 1800€ a fronte dei 2700 fatturati.

RISPOSTA

La transazione, ossia quel contratto con il quale ai sensi dell'articolo 1965 del codice civile, “le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”, deve essere provata per iscritto, ai sensi dell'articolo 1967 del codice civile.
Il contratto di appalto, stipulato verbalmente, potrebbe anche essere provato in assenza di una scrittura privata, ma la transazione invece no … necessita di un atto scritto a fini probatori.



Il 12 di questo mese ho poi ricevuto una raccomandata da uno studio legale con il seguente contenuto: """ Formulo la presente a nome e per conto del Signor ********* che me ne ha conferito mandato per intimare il saldo, entro e non oltre i prossimi 10 giorni, delle competenze da Lei dovute al predetto mio Assistito, di cui alla fattura 17/2019 del 16.07.2019, per i lavori svolti nel Suo appartamento, oltre al pagamento degli onorari per il mio intervento che si quantificano in € 150,00 oltre accessori come per legge. In difetto di adempimento, senza ulteriore preavviso, il sig. ********* tutelerà in ogni opportuna sede il proprio buon diritto. Cordiali Saluti """
Mi sembra assurdo dover pagare ancora dopo i danni subiti e per dei lavori che non sono mai stati completati. Cosa mi rimane da fare a questo punto? A prescindere da tutto, questo presunto credito può considerarsi prescritto?

RISPOSTA

Il credito dell'appaltatore non si è prescritto.
La prescrizione per i crediti derivanti dal contratto di appalto è di cinque anni.
Si applica la prescrizione ordinaria decennale invece, ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile, in caso di accettazione senza riserve dell'opera da parte del committente.
In ogni caso non possiamo considerare prescritto il credito dell'appaltatore.
Una domanda: hai dichiarato per iscritto di accettare con riserva i lavori dell'appaltatore?
Hai inviato una raccomandata a/r all'appaltatore, indicando i danni che ti ha cagionato, i difetti dell'opera e, di conseguenza, un'accettazione della stessa da parte tua, con riserva?
Ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile, III comma, se il committente non comunica all'appaltatore il risultato della verifica dell'opera, entro un congruo termine, la stessa si considera accettata senza riserve.
Temo che tu abbia accettato senza riserve l'opera, in assenza di formalizzazione scritta delle tue eccezioni.
In caso di mancato pagamento della fattura, l'avvocato presenterà ricorso per decreto ingiuntivo al tribunale civile. Una volta notificato il ricorso per decreto ingiuntivo, avrai 40 giorni di tempo per fare opposizione con atto di citazione al tribunale civile. Nell'atto di opposizione, eccepirai i vizi dell'opera, nonché i danni cagionati al tuo appartamento. Non essendoci un contratto di appalto scritto, con indicazione di una data di consegna dei lavori, non sarà possibile chiedere il risarcimento correlato al canone di locazione versato durante i lavori.
Le probabilità di opporsi con successo al decreto ingiuntivo, dipendono dalle prove scritte in tuo possesso. In particolare una comunicazione scritta di accettazione con riserva dei lavori di appalto “de quo”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: