Permessi retribuiti studio 150 ore scuola di specializzazione





Lavoro a tempo indeterminato da più di 5 anni in un'azienda privata nella quale sono inquadrata come impiegato di 3° livello con il CCNL del terziario. Al momento siamo in 4 dipendenti, a causa delle improvvise dimissioni di un collega, ma credo che presto l'organico risulterà nuovamente formato da 5 dipendenti.
Sono laureata in Medicina Veterinaria e vorrei iscrivermi ad una scuola di specializzazione attivata presso un'Università pubblica italiana.
A tale proposito, mi rivolgo a Voi per sapere se la le scuole di specializzazione rientrano tra i corsi di studio per frequentare i quali è possibile usufruire di permessi retribuiti.
L'art. 171 del mio CCNL menziona "corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea o di master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute". Se i permessi per studio possono essere concessi per la frequenza di master, sono portata a pensare che a maggior ragione valgano per la frequenza di scuole di specializzazione, trattandosi anche queste di percorsi di formazione universitaria post lauream, i quali sono più strutturati di un master.
Tuttavia, non essendo le scuole di specializzazione esplicitamente menzionate nel CCNL, mi sono rivolta a voi per avere chiarimenti in merito. Grazie e cordiali saluti.

 

RISPOSTA

 

Confermo nel modo più assoluto le tue conclusioni per i seguenti motivi: il diritto allo studio, in tutte le sue sfaccettature, è garantito dall’articolo 10 della legge 300/1970 (statuto dei lavoratori), che ne disciplina i caratteri generali, mentre soltanto le modalità di esecuzione sono disciplinate dai CCNL. I "Permessi 150 ore" saranno concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.
Tutte le scuole finalizzate al conseguimento di titoli post-universitari giustificano il diritto del lavoratore ai permessi retribuiti per motivi di studio.
Ragionando diversamente, sussisterebbe un'ingiustificata nonché irragionevole disparità di trattamento tra coloro che frequentano un master e coloro che frequentano una scuola di specializzazione universitaria.

Art. 10 legge n. 300/1970. Lavoratori studenti.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.


A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: