Obblighi proprietario casa in locazione
Egr. Avv.
Sono xxxxxxxxxxxxxxx la disturbo per un Suo parere sulla questione:
Mia nipote ha affittato un alloggio ammobiliato, alla prima visita la cosa poteva andare, ma quando è entrata e esaminate con calma la situazione è apparsa diversa, girati i materassi enormi macchie di sporco, materassi da gettare, impianto elettrico con fili che corrono scoperti sul batti scopa, prese con i fili fuori senza copri mascherina, vetri gabinetto mancanti.
Alla segnalazione di quanto trovato al proprietario, e alla quasi intenzione di rinunciare alla locazione la risposta immediata è stata che poteva farlo ma la cauzione di circa € 2000 non le sarebbe restituita. Contratto firmato 5-10-20
Domanda
È accettabile una situazione del genere, non vi e responsabilità da parte del proprietario per quanto affittato.
RISPOSTA
Dobbiamo ricordare al proprietario, quali sono gli obblighi a carico del locatore, secondo il codice civile. Vorrei che leggessi in particolare l'articolo 1578 e 1580 (i fili scoperti sono un pericolo per la salute del conduttore !!!)
Art. 1575 del codice civile - Obbligazioni principali del locatore.
Il locatore deve:
1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
2) mantenerla in istato da servire all'uso convenuto;
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.
Art. 1576 del codice civile - Mantenimento della cosa in buono stato locativo.
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
Art. 1578 del codice civile - Vizi della cosa locata.
Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili. Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.
Art. 1580 del codice civile - Cose pericolose per la salute.
Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia.
Il proprietario non intende restituire bonariamente la cauzione già versata dal conduttore?
Il conduttore allora chiederà al proprietario la risoluzione del contratto di locazione, con richiesta non soltanto di restituzione della cauzione, ma anche di un risarcimento danni, pari al costo del trasloco resosi necessario, in considerazione:
-dei vizi dell'immobile che espongono a pericolo la salute del conduttore
-dei vizi occulti che il conduttore non avrebbe potuto vedere prima di prendere possesso dell'immobile, e che il proprietario ha dolosamente taciuto (vedi i materassi !!!)
-dell'inadempimento rispetto agli obblighi previsti dalla legge a carico del proprietario:
1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
2) mantenerla in istato da servire all'uso convenuto;
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.
Procedi con diffida scritta a mezzo pec o raccomandata a/r, da inviare al proprietario, e successivamente con atto di citazione al tribunale civile.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1575, 1576, 1578, 1580 del codice civile