Assunzioni obbligatorie a tempo determinato, categorie protette
Buongiorno lavoro in una azienda con XX dipendenti, incluse due risorse categorie protette part time io sono arrivata nel 04/18 come disabile ora sono entrata nel terzo anno di determinato e mi scade nel 4/20 la mia collega sempre disabile è arrivata nel 10/17 e ieri è stata trasformata a tempo indeterminato.
volevo capire se è tutto in regola se hanno bisogno di me con i loro numeri di forza lavoro e se avevo io diritto alla precedenza. Grazie
RISPOSTA
Confermo che l'azienda non è in regola con le norme in materia di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge n. 68 del 1999.
Nell'azienda in questione, il datore di lavoro dovrebbe riservare alle assunzioni obbligatorie riservate ai disabili, la quota del 7% dell'organico complessivo. Ricapitoliamo in sintesi le percentuali di assunzione, in ragione dell'organico aziendale:
- dai 15 ai 35 lavoratori l’azienda è obbligata ad assumere un lavoratore con disabilità
- dai 36 ai 50 lavoratori l’azienda è obbligata ad assumere due lavoratori con disabilità
- oltre 50 lavoratori: la quota del 7% deve essere riservata a lavoratori con disabilità
Nel calcolo “de quo”, il datore di lavoro deve considerare tutti i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione, a parte alcune eccezioni, come i lavoratori dipendenti da cooperative, i dirigenti ed altri casi specifici previsti dalla legge che non ricorrono nel caso “de quo”.
Attenzione: dal 1 gennaio 2018 è scattato l’obbligo, per aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, di assumere un lavoratore con disabilità, anche se non ci sono nuove assunzioni. Entro due mesi dal 1 gennaio 2018, le aziende che occupano almeno 15 dipendenti avrebbero dovuto essere in regola, assumendo, entro il 2 marzo del 2018, i lavoratori disabili secondo quanto dettato dalla legge.
Come effettuare il calcolo della riserva di cui alla legge n. 68 del 1999?
I lavoratori disabili non sono computabili, perciò l'azienda deve inserirli nel numero complessivo dei lavoratori dipendenti ed escluderli ai fini del numero su cui si calcola la quota di riserva che dev'essere perciò al netto dei disabili e delle categorie protette
Ti ricordo inoltre che ai fini delle disposizioni di legge e di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale devono essere computati nell’organico aziendale in proporzione al tempo effettivo di lavoro.
In particolare per quanto riguarda:
- i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale, essi sono computati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore.
Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.
- In caso di lavoratori con contratto a termine, il datore di lavoro deve fare riferimento all’arco temporale del periodo di attività previsto dal contratto di lavoro stipulato con ciascun lavoratore. Il lavoratore occupato con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi mesi dovrà essere computato come unità.
Il datore di lavoro dovrebbe assumere 4 categorie protette a tempo pieno, considerato che l'organico è composto da 57 dipendenti full time!
Confermo il tuo diritto di precedenza per le assunzioni a tempo determinato, come da articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 2015: “il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o piu' contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi”.
Il diritto di precedenza del dipendente può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
Art. 24 - Diritti di precedenza
1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o piu' contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. …
4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4 (atto scritto da cui risulta apposizione del termine al contratto di lavoro a termine), e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.
Ad ogni modo, stante l'irregolarità relativa alla riserva per le categorie protette del 7% (il 7% di 57 è pari a 3,99!!!), al termine dei 24 mesi di rapporto di lavoro a termine, il datore di lavoro dovrà procedere alla tua assunzione a tempo indeterminato.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.