Garanzia del costruttore per i lavori di ristrutturazione degli immobili
Nel 2011/2012 ho effettuato insieme alla mia fidanzata importanti lavori di ristrutturazione in un casale di sua proprietà con diversi interventi volti al risparmio energetico. Tutto fatto secondo normativa con permessi, adempimenti e tutto il resto.
A distanza di circa 5 anni dalla conclusione dei lavori ci accorgiamo che una falda del tetto (rifatto completamente con coibentazione) sta letteralmente scivolando verso il basso e si è spostata di circa 40 cm dal colmo (il punto di massima altezza del tetto) rendendo pericoloso e instabile il tetto stesso. Vista l'entità dei lavori questi dovrebbero godere di garanzia di anni 10, in quanto assimilabili alla costruzione (gli interventi di ristrutturazione) di nuove costruzioni. Il punto è il seguente: relativamente allo specifico prodotto utilizzato per l'isolamento del tetto, l'azienda che ha svolto i lavori afferma che nella scheda tecnica dell'epoca non vi era alcuna prescrizione circa l'utilizzo obbligatorio di sistemi di ancoraggio al manto sottostante, ce ne hanno girato una copia parziale datata 2007 e sembra, dico sembra poiché è parziale che sia così. Scaricando documentazione recente presso il sito del produttore sullo stesso pannello, la brochure aggiornata, unica che abbiamo trovato, datata 2014, inserisce nelle note di posa l'utilizzo obbligatorio di tasselli di ancoraggio al manto sottostante.
Interpellato direttamente il produttore, che si è reso disponibile a cercare di reperire documentazione dell'epoca, questi ci ha risposto che anche nel caso in cui non fosse indicato nella scheda dà comunque parte del "buon senso" il fissaggio delle lastre di coibentazione (su cui a loro volta vengono poggiate le tegole, immaginate il peso del tutto) direttamente al tetto in modo da evitare di incorrere nel problema riscontrato. A parte diverse deficienze nell'esecuzione dei lavori che non sto in questa fase a spiegare, l'azienda era alla sua PRIMA esperienza di soluzioni di coibentazione, la posizione della ditta che ha fatto i lavori è che nelle schede tecniche DEBBONO essere comprese le o indicate le istruzioni di posa, e quindi benché abbia dato una parziale disponibilità, sostiene di non essere responsabile della carente esecuzione dell'opera, di cui stiamo facendo quantificare economicamente il ripristino da un installatore qualificato e certificato. A livello operativo: l'azienda che ha svolto i lavori ha cessato partita iva e attività, mentre è in attività il responsabile dei lavori, che ci hanno detto essere responsabile in solido insieme con l'esecutore dei lavori. In questa fase stiamo quantificando l'onere economico di ripristino del tetto, certo ci premerebbe capire se in eventuale sede legale l'azienda possa utilizzare la summenzionata scheda tecnica per sottrarsi alle richieste della committenza o se ci stanno raccontando "balle" per cui sono responsabili e basta.
Vorrei sapere se sono perseguibili legalmente visto che hanno cessato partita iva e attività, diversamente dovrei optare per eventuale azione legale nei confronti del responsabile dei lavori (che si appellerebbe alla stessa scheda tecnica) e in ultima istanza, ma più importante e motivo di richiesta del consulto, se potete indicarmi quale tipo di avvocato, se specializzato in edilizia o quant'altro dobbiamo cercare per rivolgerci al legale più indicato. L'ultima richiesta è gentilissimi, la più importante: avremmo bisogno di essere indirizzati verso il corretto settore di competenza. Ringraziandovi ancora per la disponibilità Cordiali saluti
RISPOSTA
Non vi sono i presupposti per agire in giudizio per i seguenti motivi:
La Cassazione, con Sentenza n. 24143 del 20/11/2007, ha stabilito che la garanzia decennale si applica esclusivamente alle ipotesi di nuova costruzione e non anche nei casi di intervento o modifica in un bene immobile già esistente. Non l'appaltatore in genere, quindi, risponde per dieci anni della propria opera, bensì esclusivamente il costruttore dell'edificio.
… di un edificio di nuova costruzione!
L'appaltatore risponde in ragione della garanzia biennale di cui all'articolo 1667 del codice civile. Essendo passati 5 anni dalla consegna dell'opera, non vi sono i presupposti per agire in giudizio.
Art. 1667 del codice civile. Difformità e vizi dell'opera.
L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.
Art. 1669 del codice civile. Rovina e difetti di cose immobili.
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
- E' perfettamente legale cessare partita Iva ed attività, salvo il caso di cessazione per bancarotta fraudolente, ma non mi sembra questo il caso.
- Il responsabile dei lavori in sede di processo civile, avrebbe diritto di appellarsi alla stessa scheda tecnica, al fine di esimersi da ogni responsabilità; il giudice tuttavia, nominerebbe un CTU, un consulente esperto in materia, per la redazione di una perizia.
Cosa scriverebbe nella perizia?
A prescindere dalla scheda tecnica, cosa avrebbe suggerito il “buon senso” all'appaltatore ?!
A mio parere, il vero problema è l'impossibilità di far valere la garanzia decennale per la rovina degli edifici!
- Ad ogni modo, per una causa di questo tipo, è necessario rivolgersi a qualsiasi avvocati civilista della zona.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1667, 1669 del codice civile