La banca non avvisa il cliente per un assegno emesso senza fondi
Dal 1998 sono stato titolare di 2 conti presso la banca XXX, uno personale che utilizzavo esclusivamente per acquisti online ed uno Business. il 30/04/2014 come mia consuetudine ho saldato una fattura al distributore da cui mi rifornisco per un importo di euro 1650 ma, purtroppo senza accorgermene ho invertito i blocchetti degli assegni emettendo un assegno dal mio conto personale che al momento era privo di liquidità.
dopo 23 giorni ricevo una raccomandata dalla suddetta banca che mi avvisava della cosa e mi chiedeva di coprire urgentemente l'assegno, il giorno dopo mi sono recato in banca effettuando un deposito infruttifero di euro 1650 più euro 185 come penale ed euro 1,16 come interessi, il funzionario della banca mi diceva che era tutto a posto ma, a distanza di qualche mese dovendo stipulare una polizza fideiussoria assicurativa mi sono visto rifiutare la richiesta da tutte le compagnie Assicurative interpellate, una di queste mi consigliava di fare dei controlli sulla mia posizione e facendo una misura online ho scoperto che l'assegno in questione era stato protestato dalla mia banca in data 08/04/2014, voglio precisare che in 16 anni non ho mai avuto o creato problemi con la banca, che sul conto Business sono transitati in 16 anni 4-5 milioni di euro (il mio fatturato per l'anno 2016 è stato di circa 700.000 Euro), svolgo un lavoro alquanto delicato, vincolato da leggi e licenze Prefettizie, dalla data del protesto mi sono ritrovato senza più poter esercitare la mia professione con perdite economiche notevoli, ho dovuto chiudere l'attività ed attualmente lavoro part time con uno stipendio di 300/400 euro mensili.
Considerato tutto ciò e visto che la banca anche avendo i miei recapiti telefonici non si è degnata neanche di effettuare una telefonata per avvertirmi dell'assegno privo di provvigione e che dal mio conto corrente non si rileva una seconda presentazione dell'assegno vorrei sapere se posso contestare qualcosa alla banca che mi ha rovinato la vita. Grazie
RISPOSTA
Prima della sentenza della cassazione numero 3286 del 2013, ti avrei risposto che la banca nei rapporti con il suo cliente è tenuta a conformarsi al principio di correttezza e di buona fede che tale obbligo della banca, sebbene non sia previsto espressamente dalla legge, si collega direttamente all'articolo 1175 del codice civile.
Art. 1175 del codice civile. Comportamento secondo correttezza.
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza .
Che la violazione della norma predetta genere responsabilità aquiliana per danno ingiusto al cliente, risarcibile ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
Questo è quello che ti avrei risposto fino a due anni addietro …
… poi si è pronunciata la cassazione come segue con sentenza del 12.2.2013 n. 3286: riporto alcuni stralci estrapolati dalla sentenza in questione.
“... la banca non è onerata ad avvertire il cliente prima della elevazione del protesto di un assegno emesso per mancanza di fondi.
Un danno può essere risarcito ex art. 2043 c.c., solamente qualora abbia ad oggetto“un interesse rilevante per l’ordinamento; sia esso un interesse indifferenziatamente tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo) ovvero nelle forme dell’interesse legittimo o altro interesse giuridicamente rilevante e quindi non riconducibile a mero interesse di fatto; l’evento dannoso derivante da un protesto, non può essere riferibile alla condotta dell’istituto di credito, ma unicamente al correntista. Questi, invero, è sempre a conoscenza dello stato del proprio conto corrente, proprio per tale ragione, un eventuale protesto per mancanza di fondi sarà unicamente a questi addebitabile, non avendo, pertanto, diritto alcuno ad un avviso preventivo da parte dell’istituto”.
A fronte di questa sentenza, tutti i tribunali civili hanno cambiato il tiro nei confronti della banche. In ragione di questa recente giurisprudenza, sconsiglio di agire giudizialmente nei confronti della banca ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile e dell'articolo 1175 del codice civile.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1175, 2043 del codice civile
- Sentenza Cassazione Civile Sent. Sez. 3 Num. 3286 Anno 2013