Penale in caso di recesso dal contratto di agenzia





Buona sera a tutti, con la presente vi chiedo un parere autorevole per poter recedere da un incarico di compravendita con un agente immobiliare in presenza di una proposta congrua all'incarico, ma da me ancora non accettata! Non solo non la voglio accettare ma voglio anche recedere dall'incarico, superando però i tempi previsti dal codice del consumatore, l'incarico è stato da me firmato in data 02/01/2018.
La mia volontà di recedere è dettata da una giusta causa: non voglio più vendere il mio appartamento.
L'incarico parla di penali, per recesso anticipato cita il 100% della provvigione pattuita (per me clausola vessatoria), oltre il maggior danno subito dall'agente per la mancata vendere. L'incarico parla di "giustificati motivi", io sostengo la mia volontà di recedere per giusta causa. Rimanendo in attesa di un vs. gentile cenno di riscontro, distinti saluti.

 

RISPOSTA



Il proprietario ha pieno diritto di decidere di non vendere più il suo appartamento … nessuno potrebbe imporgli la vendita del suo bene immobile … tuttavia, il proprietario potrebbe pagare le conseguenze di questo suo ripensamento.

Ai sensi dell'articolo 1720 del codice civile, norma in materia di mandato ma applicabile anche ai rapporti di agenzia, il proprietario dovrebbe rimborsare le spese vive sostenute dal mandatario, ossia l’agenzia, per l’adempimento del contratto di mandato, ossia di vendita o di acquisto del bene immobile.
Se l'agente, in ragione del mandato conferito dal proprietario dell'immobile, ha pagato il corrispettivo di un'inserzione pubblicitaria per euro 200 … è ovvio che il proprietario dovrà rimborsare questa “spesa viva”, sostenuta dall'agente nell'espletamento del mandato senza rappresentanza ! Il proprietario-preponente deve comportarsi con lealtà e buona fede, ai sensi dell'articolo 1749 I comma del codice civile

Art. 1720 del codice civile. Spese e compenso del mandatario.
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.
Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.

L'incarico in questione prevede una penale in caso di recesso dal contratto di agenzia (qualsiasi tipo di recesso, sia esso per giusta causa, per giustificato motivo ovvero privo di alcuna giustificazione): la previsione della penale è vessatoria?
Certamente sì, quindi la clausola penale deve essere “doppiamente” firmata dal preponente in calce al contratto di agenzia.

Noterai, in calce all'incarico, che dopo la sottoscrizione del contratto da parte del preponente, è scritto: “il preponente dichiara di avere preso visione e di accettare nelle specifico le clausole contrattuali di cui ai seguenti punti … e tra questi punti c'è anche la clausola penale che il preponente ha accettato nello specifico, proprio in quanto si tratta di una clausola vessatoria !!!

Le clausole vessatorie sono efficaci se approvate nello specifico, ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile; controlla quindi l'incarico conferito all'agente immobiliare.
In calce allo stesso c'è la doppia firma del proponente che dapprima sottoscrive l'incarico e poi dichiara di accettare nello specifico determinate clausole vessatorie ? Se le cose stanno così, non hai alcuna possibilità di rendere inefficace il contratto di agenzia, quindi l'agente ha diritto alla penale in caso di recesso del preponente.

A disposizione per esaminare il contratto di agenzia; cancella, se lo ritieni, i dati personali dall'incarico.

Cordiali saluti.

Fonti: